ordinanza
N. 2262
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 3 febbraio 2026, n. 2262

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

In tema di contratti derivati IRS (interest rate swap), la validita del contratto richiede l'accordo delle parti sulla misura dell'alea, da accertarsi attraverso l'indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici; questi ultimi si identificano con i fattori che entrano nella formula matematica alla base della determinazione del mark to market e non con previsioni sull'andamento futuro dei tassi.
Il livello di dettaglio richiesto nella indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici varia in funzione della complessita del contratto derivato: nei contratti plain vanilla e sufficiente un grado di informazione minore rispetto ai contratti con strutture complesse.
Il mark to market e gli scenari probabilistici attengono in via primaria alla meritevolezza del contratto derivato ai sensi dell'art. 1322 co. 2 cod. civ., e non all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
In sede di impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., il sindacato della corte d'appello e limitato alla verifica della corretta applicazione dei principi giuridici da parte degli arbitri e non si estende al riesame del merito della controversia, restando preclusa la rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 03/02/2026, n. 2262, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-3-febbraio-2026-n-2262/