ordinanza
Cass., Sez. I Civ., ord. 22 marzo 2026, n. 6858
Cassazione — I Civ.
Massima
In materia di arbitrato in appalti pubblici disciplinati dal d.P.R. 1063/1962, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto delle riserve per la proposizione della domanda di arbitrato, previsto dall'art. 46 del d.P.R. 1063/1962, ha natura decadenziale e la sua inosservanza determina l'improponibilità della domanda di arbitrato.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 22 Marzo 2026, N. 6858, «Cass., Sez. I Civ., ord. 22 marzo 2026, n. 6858», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-22-marzo-2026-n-6858/