Cass., Sez. I Civ., ord. 22 marzo 2026, n. 6858
Cassazione
- I Civ.
Massima
In materia di arbitrato in appalti pubblici disciplinati dal d.P.R. 1063/1962, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto delle riserve per la proposizione della domanda di arbitrato, previsto dall'art. 46 del d.P.R. 1063/1962, ha natura decadenziale e la sua inosservanza determina l'improponibilità della domanda di arbitrato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 22/03/2026, n. 6858, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-22-marzo-2026-n-6858/