Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., ord. 16 marzo 2026, n. 5953

Cassazione — I Civ.

Massima

Il rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale, ai sensi degli artt. 816-bis e 829 co. 1 n. 9 cod. proc. civ., deve essere valutato in termini sostanziali e non meramente formali, verificando se alle parti sia stata effettivamente garantita la possibilità di esporre le proprie ragioni e di interloquire sulle questioni rilevanti ai fini della decisione.
La nullità del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 9 cod. proc. civ., presuppone che la parte impugnante dimostri il concreto pregiudizio subito, indicando le attività difensive che l'asserita violazione le ha impedito di svolgere e la loro potenziale incidenza sulla decisione.
La valutazione delle prove e degli elementi istruttori operata dagli arbitri non e' sindacabile in sede di impugnazione per nullità del lodo, trattandosi di giudizio a critica limitata che non consente il riesame del merito della controversia.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 16 Marzo 2026, N. 5953, «Cass., Sez. I Civ., ord. 16 marzo 2026, n. 5953», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-16-marzo-2026-n-5953/

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