ordinanza
N. 9217
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 12 aprile 2026, n. 9217

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

In tema di arbitrato, la contraddittorietà del lodo cui fa riferimento l'art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ., al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. si articola in due fasi, di cui la prima, rescindente, ha ad oggetto solo la verifica delle eventuali nullità per errores in procedendo o inosservanze delle regole di diritto, senza possibilità per la corte d'appello di procedere ad accertamenti di fatto.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale e' un'impugnazione a critica ristretta, con la conseguenza che, stante la tassatività dei motivi di impugnazione, se una motivazione del lodo esiste, condivisibile o meno che sia, essa e' intangibile, non essendo consentito il riesame del merito della decisione arbitrale.
Il contrasto tra la motivazione del collegio arbitrale e le opinioni dell'arbitro dissenziente non configura una contraddittorietà interna alla motivazione del lodo rilevante ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 12/04/2026, n. 9217, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-12-aprile-2026-n-9217/