ordinanza
N. 17341
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 1 giugno 2026, n. 17341

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

L'art. 838-quater cod. proc. civ., che disciplina l'impugnazione dei lodi nelle controversie societarie, non si applica quando l'oggetto del giudizio arbitrale sia un'azione di responsabilita e non una domanda di annullamento di delibere assembleari, atteso che la norma speciale presuppone che il lodo abbia pronunciato su una delle materie indicate dall'art. 838-bis cod. proc. civ. L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., e ammessa solo ove le parti abbiano espressamente disposto in tal senso, oppure qualora il lodo sia contrario all'ordine pubblico; in difetto di espressa previsione, il sindacato della corte d'appello e limitato ai motivi di nullita tassativamente indicati dall'art. 829 co. 1 cod. proc. civ. Le norme sulla prescrizione dei diritti costituiscono regole di diritto attinenti al merito della controversia ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ. e, pertanto, la loro violazione da parte degli arbitri non e deducibile quale motivo di impugnazione del lodo in assenza di espressa pattuizione delle parti, salvo che il lodo non risulti contrario all'ordine pubblico. Le disposizioni del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica) non costituiscono norme di ordine pubblico la cui violazione legittimi l'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

obiter

Come citare

Cassazione, 01/06/2026, n. 17341, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-1-giugno-2026-n-17341/