Corte di Appello di Bologna, 1 giugno 2026, n. 1518
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto che preveda la devoluzione delle controversie al giudizio di arbitri amichevoli compositori, i quali decidano secondo equità, senza formalità di procedura e con lodo non impugnabile, configura un arbitrato irrituale, non potendo la previsione della decisione secondo equità e l'esonero dalle formalità procedurali deporre univocamente nel senso dell'arbitrato rituale.
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale, in quanto non comporta una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria bensì una rinuncia convenzionale all'azione, non ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 cod. civ. e non necessita di specifica approvazione per iscritto.
Note Metodologiche
standard