Cass., Sez. I Civ., 9 novembre 2022, n. 32984
Cassazione
- I Civ.
Massima
L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 09/11/2022, n. 32984, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-9-novembre-2022-n-32984-1752148129/