Legal principle
L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Methodological notes
standard
Decision text and analysis
L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
How to cite
Cassazione — I Civ., 9 November 2022, No. 32984, «Supreme Court, 9 November 2022, n. 32984», in Arbitration in Italy, https://www.arbitratoinitalia.it/en/decisione/supreme-court-9-november-2022-n-32984-en-1752200550/