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Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2022, n. 31210

In tema di arbitrato, lo svincolo dalla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, previsto dall’art. 816-septies, co. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, riguarda la sola ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto al versamento nel termine fissato, mentre nella diversa ipotesi in cui una delle parti abbia tempestivamente versato la sua quota, a differenza dell’altra, l’interpretazione logico-sistematica della norma impone la concessione di un secondo termine per consentire alla parte adempiente di versare anche la quota di pertinenza della controparte inadempiente.

Roberto Oliva

Roberto è partner del Dipartimento Dispute Resolution di Pavia e Ansaldo, primario studio legale italiano indipendente, che opera in Italia e all'estero da oltre 60 anni.

È iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano ed è ammesso a patrocinare davanti ai Tribunali italiani di primo grado.

Roberto assiste clienti italiani e stranieri in controversie complesse davanti a tribunali dello Stato italiano e a tribunali arbitrali con sede in Italia e all'estero. Inoltre, viene abitualmente nominato arbitro dalle parti, dalle istituzioni arbitrali o dalle autorità di nomina.

Roberto è membro dell'International Bar Association (IBA), dell'Associazione Italiana dell'Arbitrato (AIA), di ArbIT - Forum Italiano per l'Arbitrato e l'ADR e del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

È inoltre Honorary Secretary del CIArb European Branch Committee, co-chair di ArbIT e General Editor della rivista Arbitrato in Italia.