La disposizione dell’art. 428, co. 1, cod. proc. civ., secondo la quale l’incompetenza territoriale, e dunque anche l’incompetenza per essere la lite devoluta ad arbitri, può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ., va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’art. 415 cod. proc. civ. Ciò però non osta, ove l’incompetenza sia stata ritualmente e tempestivamente eccepita, che essa, non essendo rilevata d’ufficio, sia dichiarata dal Giudice anche in un momento successivo alla prima udienza.