L’art. 83-bis l.fall. concerne solo i casi di scioglimento dal contratto ex artt. 72 ss. l. fall., ossia del contratto di cui sia parte il fallito e scioltosi ai sensi di tali disposizioni: conseguentemente, va affermata la competenza arbitrale, ove il contratto di cui sia parte il fallito si sia sciolto per altri motivi (nella specie, si trattava di contratto di consorzio, che prevedeva l’automatica esclusione del consorziato fallito).