L’opzione interpretativa tra arbitrato rituale e irrituale è effettuata dal giudice sulla base dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 cod. civ. e, dunque, facendo riferimento alla comune intenzione delle parti così come emergente dal dato letterale e dal comportamento complessivo delle stesse. In caso di dubbio o se la clausola compromissoria non è formulata in termini univoci, secondo il più recente e condivisibile orientamento, occorre prediligere la scelta a favore dell’arbitrato rituale, tenuto conto della natura eccezionale dell’art. 808-ter cod. proc. civ. in tema di arbitrato irrituale.