Quando è stata prevista nello statuto societario una clausola compromissoria di arbitrato rituale o irrituale per definire controversie insorte tra i soci e la società, le cause predette rimangono attratte all’alveo previsionale della clausola anche quando il rapporto tra il socio e la società sia venuto meno al momento della instaurazione della controversia per qualunque causa, perché la vis actractiva si fonda non sull’attualità del rapporto ma sulla genesi della controversia dedotta in causa, ovvero sulla matrice della pretesa rivendicata che deve fondarsi nel contratto associativo.