L’eccezione di arbitrato irrituale è un’eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e non è, pertanto, deducibile in giudizio per la prima volta solo con l’atto d’appello, trattandosi, appunto, di una possibilità che la norma prevista dall’art. 345, co. 2, cod. proc. civ. riserva soltanto alle eccezioni (in senso lato, e cioè rilevabili) anche
d’ufficio.