L’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma dalla parte interessata, la quale, vertendosi in materia di diritti disponibili, può rinunziare ad essa, anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso, quale la mancata proposizione dell’opposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ovvero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, con l’atto di citazione introduttivo del relativo procedimento.