In caso di mancato pagamento degli importi richiesti da una istituzione arbitrale in relazione a una procedura da questa amministrate, le parti sono liberate dal vincolo arbitrale ai sensi dell’art. 816-septies cod. proc. civ.
In caso di mancato pagamento degli importi richiesti da una istituzione arbitrale in relazione a una procedura da questa amministrate, le parti sono liberate dal vincolo arbitrale ai sensi dell’art. 816-septies cod. proc. civ.