Costituisce comportamento concludente, incompatibile con la proposizione dell’eccezione di arbitrato, la conclusione di un accordo transattivo in forza del quale il debitore a rinunziato a far valere qualsiasi contestazione alla pretesa creditoria.
Costituisce comportamento concludente, incompatibile con la proposizione dell’eccezione di arbitrato, la conclusione di un accordo transattivo in forza del quale il debitore a rinunziato a far valere qualsiasi contestazione alla pretesa creditoria.