Ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il Giudice, in presenza di una eccezione di compromesso per arbitrato irrituale, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l’appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato.