Il giudizio del Presidente del Tribunale intorno al motivo di ricusazione contemplato dall’art. 815, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. – nella parte nella quale si riferisce ai rapporti di natura associativa intercorrenti tra l’arbitro ed una delle parti – deve essere condotto in concreto. All’accoglimento della dichiarazione di ricusazione – che sia esperita sul titolo predetto – si potrà pervenire unicamente sulla scorta di specifici elementi dai quali sia possibile desumere che il rapporto associativo compromette, o rischia di compromettere, la indipendenza dell’arbitro.