Dalla natura giuridica che contraddistingue l’arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall’intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l’art. 819-ter cod. proc. civ., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irrituale.