Una clausola compromissoria prevista in un determinato contratto non si estende, automaticamente, a controversie relative ad altri contratti sebbene collegati a quello principale. Ne discende, che la linea di discrimine è rappresentata dall’unicità del rapporto negoziale in quanto anche il fenomeno del collegamento negoziale (che comunque presuppone l’autonomia dei rapporti) non è esente dall’applicazione di tale regola.