La clausola compromissoria relativa alle sole controversie sull’interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi causa petendi nel contratto medesimo, quale una domanda di pagamento in adempimento della prestazione contrattuale, in quanto attinente, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all’accertamento dell’inottemperanza della parte rispetto alle obbligazioni assunte [per incuriam: v.si Cass., Sez. VI Civ., 22 ottobre 2018, n. 26553].