In presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute agli arbitri anche le controversie aventi ad oggetto la pretesa falsità di attestazioni contenute in un verbale di assemblea o in suoi allegati. Sono invero sottratte alla cognizione arbitrale solo le controversie aventi ad oggetto diritti non disponibili e l’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.