Il disconoscimento preventivo della firma apposta su scrittura privata, nel caso di specie contenente clausola compromissoria, non ancora depositata in giudizio, è valido ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. allorquando v’è certezza del riferimento a scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenta un elemento probatorio rilevante nell’economia della controversia.