La clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso tra consumatore e professionista è vessatoria e dunque nulla ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. t) d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, salvo che essa abbia costituito oggetto di specifica trattativa tra le parti, a nulla rilevando nel senso di ritenere la clausola efficace il rispetto o meno delle condizioni di cui all’art. 1341 cod. civ.