Deve essere dichiarata la nullità di clausola compromissoria, contenuta in contratto concluso tra professionista e consumatore e soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove il professionista non fornisca la prova che la clausola compromissoria sia stata oggetto di trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità.