La clausola compromissoria contenuta nello statuto di società confiscata non è opponibile né all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, né alla stessa società, atteso che il provvedimento di confisca non comporta, neppure in via indiretta o mediata, il necessario consenso alla devoluzione in arbitri delle controversie, producendo invece una alterazione della causa del rapporto sociale connotata da un fine pubblicistico di carattere eccezionale e transitorio.