Una volta ritenuto concluso il contratto di appalto, con l’esecuzione della prestazione da parte dell’oblato, l’accettazione per facta concludentia riguarda il contratto nei termini e con le modalità previste dal proponente, escluse la clausola arbitrale (da pattuirsi per iscritto) e le c.d. clausole vessatorie [obiter quanto alla clausola compromissoria].