La clausola compromissoria, inserita in un contratto, che devolve a un tribunale arbitrale le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto o alla sua esecuzione, non attribuisce alla cognizione degli arbitri le controversie concernenti il credito di una parte nei confronti dell’altra che rinviene nel contratto il suo titolo (pronunzia per incuriam: v.si Cass., Sez. VI Civ., 22 ottobre 2018, n. 26553).