ordinanza
N. 12600
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 12 maggio 2025, n. 12600

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Il lodo parziale, che decide parzialmente il merito della controversia, è immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo quando, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse. Il lodo non definitivo, che risolve questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito senza definire il giudizio arbitrale, è impugnabile esclusivamente unitamente al lodo definitivo.
Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione arbitrale ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento della potestas iudicandi degli arbitri, e può essere oggetto di lodo non definitivo non immediatamente impugnabile.
Ai fini dell'autonoma impugnabilità del lodo parziale, l'unico parametro da osservare è la verifica che il lodo abbia definito in tutto o in parte il giudizio, indipendentemente dalla natura di rito o di merito delle questioni trattate, attesa l'esecutività che il lodo può assumere in tale ipotesi.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 12/05/2025, n. 12600, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-maggio-2025-n-12600-1752225001/