Corte di Appello di Roma, ord. 9 maggio 2025
Corte di Appello
di Roma
Massima
Il presupposto normativo dei gravi motivi in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva di un lodo arbitrale ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ. è mutuabile, per analogia, dal disposto di cui all’art. 283 cod. proc. civ., che impone di vagliare, ai fini della inibitoria, e anche in modo disgiunto in base alla nuova formulazione della stessa norma, tanto la manifesta fondatezza della impugnazione che la evidenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di impugnazione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Roma, 09/05/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-ord-9-maggio-2025-1752155162/