Corte di Appello di Torino, 4 febbraio 2025, n. 120
Corte di Appello
di Torino
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione attenuata di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Torino, 04/02/2025, n. 120, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-4-febbraio-2025-n-120-1752155162/