Cass., Sez. II Civ., 27 gennaio 2023, n. 2558
Cassazione
- II Civ.
Massima
Nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in favore di quella degli arbitri, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 cod. civ., ma anche - a norma dell'art. 34, co. 4, d.lgs. 206/2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista dall'art. 34, co. 5, d.lgs. cit.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 27/01/2023, n. 2558, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-27-gennaio-2023-n-2558-1752148131/