Cass., Sez. I Civ., 2 agosto 2016, n. 16058
Cassazione
- I Civ.
Massima
In tema di clausola arbitrale, se il Giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l’art. 819-ter cod. proc. civ., ma il principio generale del tempus regit actum, per il quale l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l’appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 02/08/2016, n. 16058, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-2-agosto-2016-n-16058-1752148113/