Cass., SS.UU., 9 maggio 2016, n. 9341
Cassazione
Massima
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 09/05/2016, n. 9341, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-ssuu-9-maggio-2016-n-9341-1752148113/