Cass., Sez. I Civ., 21 gennaio 2016, n. 1097
Cassazione
- I Civ.
Massima
L’eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 21/01/2016, n. 1097, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-21-gennaio-2016-n-1097-1752148113/