Tribunale di Genova, 21 giugno 2022, n. 1585
Massima
In materia di arbitrato libero, il principio secondo cui il venir meno dell'operatività e dell'efficacia del compromesso fa risorgere il potere delle parti di esercitare le azioni derivanti dal contratto e chiedere al giudice la decisione già rimessa all’apprezzamento degli arbitri irrituali, trova la sua giustificazione in eventi oggettivi che attengono alla validità e alla efficacia del compromesso o della clausola compromissoria, o che comportano l'impossibilità del responso arbitrale o il suo annullamento, o che comunque incidono in una fase successiva alla stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria. Fuori da queste ipotesi, il far decorrere inutilmente il termine di decadenza previsto per adire gli arbitri liberi determina la definitiva rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti relativi al rapporto controverso e l'improponibilità dell'azione giudiziaria.
Note Metodologiche
standard