sentenza
N. 101
Anno: 2020

Tribunale di Caltagirone, 9 marzo 2020, n. 101

⚖️ Tribunale di Caltagirone
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Massima

L’incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta ad arbitri, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dal convenuto, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o, in genere, nel primo atto difensivo del giudizio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Caltagirone, 09/03/2020, n. 101, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-caltagirone-9-marzo-2020-n-101-1752148090/