Riconoscimento di lodo straniero

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in una vicenda concernente il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di un lodo pronunciato nello Stato della Città del Vaticano, respingendo le doglianze svolte dalla parte soccombente in arbitrato, ad avviso della quale, da un lato, la controversia decisa dagli arbitri non avrebbe potuto essere oggetto di compromesso e, dall’altro lato, il lodo avrebbe pure contenuto disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

Un particolare profilo di interesse della pronuncia in parola è rappresentato dalla circostanza che essa, adottando un condivisibile approccio non formalistico, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva dichiarato esecutivo il lodo vaticano nell’ambito di un procedimento “sbagliato”, ossia di un procedimento ex art. 67 l. 31 maggio 1995, n. 218 (che regola il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere), anziché ex art. 839 cod. proc. civ. (che invece regola il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri).

La sentenza della Cassazione (Sez. I Civ., n. 16901 del 9 luglio / 19 agosto 2015) è disponibile qui.

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