La clausola compromissoria, nel nostro ordinamento e in molti altri, non rappresenta una clausola accessoria del contratto in cui è inserita, ma un contratto a effetti processuali a sé stante. In questo senso, si parla di autonomia della clausola compromissoria.
Il principio, che si ricava dal disposto dell’art. 808 cod. proc. civ. (“La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce“), viene derogato solo in materia fallimentare (art. 83-bis l.fall.: ne ho parlato in questo post).
E lo stesso principio deve essere tenuto presente in caso di conclusione di un contratto preliminare, che contiene una clausola compromissoria, e di un successivo contratto definitivo, che invece non la contiene. Anche di questo argomento mi ero occupato, ormai qualche anno fa (in questo post), ma attesa la sua rilevanza, anche da un punto di vista pratico, ritengo opportuno ritornarci. E l’occasione per farlo mi è offerta da una recente sentenza della Corte di Appello di Brescia (n. 1474 del 10 ottobre 2019, disponibile qui).
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