Tribunal de Rome, 30 décembre 2015, n. 25936
Principe Juridique
https://www.arbitratoinitalia.it/wp-content/uploads/2016/02/trib-rm-25936-15.pdf
L’area dei diritti indisponibili, per i quali non può valere la rimessione ad arbitri, è limitata a quegli interessi protetti da norme
inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte; quindi, in materia di diritto societario, rientrano in tale area, con conseguente non compromettibilità in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione.
Notes Méthodologiques
standard