Jurisprudence arbitrale

sentenza

Tribunal de Milan, 31 décembre 2015, n. 14874

Tribunale de Milano

Principe juridique

Il carattere onnicomprensivo di una clausola compromissoria contenuta in un contratto, ai sensi della quale è devoluta alla cognizione arbitrale ogni controversia inerente il contratto, porta a ritenere ricompresa nell'ambito di tale cognizione sia la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale, sia la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento agli obblighi contrattuale, sia ancora la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal preteso abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della l. 192/98.

Notes méthodologiques

standard

Texte et analyse

Il carattere onnicomprensivo di una clausola compromissoria contenuta in un contratto, ai sensi della quale è devoluta alla cognizione arbitrale ogni controversia inerente il contratto, porta a ritenere ricompresa nell’ambito di tale cognizione sia la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale, sia la domanda di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento agli obblighi contrattuale, sia ancora la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal preteso abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 della l. 192/98.

Comment citer

Tribunale de Milano, 31 décembre 2015, N° 14874, «Tribunal de Milan, 31 décembre 2015, n. 14874», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/tribunal-de-milan-31-dcembre-2015-n-14874-fr-1752166758/

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