Jurisprudence arbitrale

sentenza

Tribunal de Ancona, 24 mars 2025, n. 578

Tribunale de Ancona

Principe juridique

L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.

Notes méthodologiques

standard

Texte et analyse

L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.

Comment citer

Tribunale de Ancona, 24 mars 2025, N° 578, «Tribunal de Ancona, 24 mars 2025, n. 578», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/tribunal-de-ancona-24-mars-2025-n-578-fr-1752208165/

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