Principe juridique
L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del medesimo d.lgs. 40/2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del medesimo d.lgs. 40/2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Comment citer
Cassazione — I Civ., 14 octobre 2021, N° 27974, «Cour de cassation, 14 octobre 2021, n. 27974», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-cassation-14-octobre-2021-n-27974-fr-1752197255/