Legal principle
L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del medesimo d.lgs. 40/2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Methodological notes
standard
How to cite
Cassazione — I Civ., 14 October 2021, No. 27974, «Supreme Court, 14 October 2021, n. 27974», in Arbitration in Italy, https://www.arbitratoinitalia.it/en/decisione/supreme-court-14-october-2021-n-27974-en-1752197013/