Principe juridique
Nei contratti di appalto di opere pubbliche conclusi ed eseguiti anteriormente alla l. 109/1994, e soggetti in origine all’art. 16 l. 741/1981, ove l’appaltatore avesse proposto la domanda davanti al giudice ordinario, anziché procedere all’istanza di arbitrato, tale domanda, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16 ed in virtù dell’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate, doveva essere considerata, pur non contenendo una espressa declinatoria della competenza arbitrale, quale atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, idoneo ad escludere la competenza arbitrale.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
Nei contratti di appalto di opere pubbliche conclusi ed eseguiti anteriormente alla l. 109/1994, e soggetti in origine all’art. 16 l. 741/1981, ove l’appaltatore avesse proposto la domanda davanti al giudice ordinario, anziché procedere all’istanza di arbitrato, tale domanda, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16 ed in virtù dell’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate, doveva essere considerata, pur non contenendo una espressa declinatoria della competenza arbitrale, quale atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, idoneo ad escludere la competenza arbitrale.
Comment citer
Cassazione — I Civ., 12 mai 2016, N° 9779, «Cour de cassation, 12 mai 2016, n. 9779», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-cassation-12-mai-2016-n-9779-fr-1752185493/