Principe juridique
La parte attrice ha facoltà di agire, anziché davanti agli arbitri, davanti al giudice ordinario nel termine indicato dall'art. 46 d.P.R. 1063/1962 e la parte convenuta può chiedere, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, che la controversia venga decisa dall'autorità giurisdizionale.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
La parte attrice ha facoltà di agire, anziché davanti agli arbitri, davanti al giudice ordinario nel termine indicato dall’art. 46 d.P.R. 1063/1962 e la parte convenuta può chiedere, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, che la controversia venga decisa dall’autorità giurisdizionale.
Comment citer
Cassazione — I Civ., 12 janvier 2023, N° 704, «Cour de cassation, 12 janvier 2023, n. 704», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-cassation-12-janvier-2023-n-704-fr-1752201302/