Principe juridique
La parte attrice ha facoltà di agire, anziché davanti agli arbitri, davanti al giudice ordinario nel termine indicato dall'art. 46 d.P.R. 1063/1962 e la parte convenuta può chiedere, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, che la controversia venga decisa dall'autorità giurisdizionale.
Notes méthodologiques
standard
Comment citer
Cassazione — I Civ., 12 janvier 2023, N° 704, «Cour de cassation, 12 janvier 2023, n. 704», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-cassation-12-janvier-2023-n-704-fr-1752201302/