Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Vicenza, 4 marzo 2026, n. 344

Tribunale di Vicenza

Massima

La clausola compromissoria contenuta in un contratto validamente stipulato determina il difetto di giurisdizione del giudice statale in ordine alle controversie relative all'esecuzione di quel contratto, attribuendo la competenza a decidere all'arbitro o agli arbitri secondo quanto pattuito dalle parti in applicazione dell'art. 806 cod. proc. civ.
Le clausole derogative della giurisdizione, ivi comprese quelle compromissorie, contenute in un contratto quadro di distribuzione si estendono anche ai contratti di vendita successivamente stipulati tra le medesime parti durante la vigenza del contratto quadro, ancorché tali contratti non riproducano espressamente le clausole derogative, quando gli stessi costituiscono attuazione del contratto quadro e sono ad esso collegati.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Vicenza, 4 Marzo 2026, N. 344, «Tribunale di Vicenza, 4 marzo 2026, n. 344», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-4-marzo-2026-n-344-1777282737-2606/

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