Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Verona, ord. 16 luglio 2026 (R.G. 00005927/2026)

Tribunale di Verona

Massima

La competenza a provvedere sull'istanza di nomina dell'arbitro spetta al presidente del tribunale del luogo individuato dalle parti come sede dell'arbitrato.
Qualora la parte, debitamente invitata con comunicazione della nomina del proprio arbitro, non provveda a notificare per iscritto la designazione del proprio, il presidente del tribunale nomina l'arbitro di parte ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ., in relazione al procedimento arbitrale rituale che l'istante ha dichiarato di voler promuovere.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La competenza a provvedere sull’istanza di nomina dell’arbitro spetta al presidente del tribunale del luogo individuato dalle parti come sede dell’arbitrato.
Qualora la parte, debitamente invitata con comunicazione della nomina del proprio arbitro, non provveda a notificare per iscritto la designazione del proprio, il presidente del tribunale nomina l’arbitro di parte ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., in relazione al procedimento arbitrale rituale che l’istante ha dichiarato di voler promuovere.

Come citare

Tribunale di Verona, 16 Luglio 2026, «Tribunale di Verona, ord. 16 luglio 2026 (R.G. 00005927/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-verona-ord-16-luglio-2026-r-g-00005927-2026/

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