decreto
Tribunale di Verona, decreto del 16 gennaio 2026
Tribunale di Verona
Massima
Nel procedimento di nomina dell'arbitro unico ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ., l'inerzia processuale della parte ricorrente, manifestatasi nella mancata ottemperanza all'onere di integrazione della documentazione nel termine fissato dal giudice, costituisce rinuncia tacita al ricorso ove sussista un'incompatibilità assoluta tra tale condotta e la volontà di proseguire il procedimento, determinando l'estinzione del procedimento per difetto di perdurante interesse.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nel procedimento di nomina dell’arbitro unico ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., l’inerzia processuale della parte ricorrente, manifestatasi nella mancata ottemperanza all’onere di integrazione della documentazione nel termine fissato dal giudice, costituisce rinuncia tacita al ricorso ove sussista un’incompatibilità assoluta tra tale condotta e la volontà di proseguire il procedimento, determinando l’estinzione del procedimento per difetto di perdurante interesse.
Come citare
Tribunale di Verona, 16 Gennaio 2026, «Tribunale di Verona, decreto del 16 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-verona-decreto-del-16-gennaio-2026-1774350895-7861/